1. L'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è sostituito dal seguente:
«Art. 8 - (Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni). - 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata.
2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata vigore della presente legge.
3. Entro il 15 ottobre 2006, ogni comune rilascia un'ulteriore licenza per l'esercizio del servizio di taxi a ciascun soggetto che risulta titolare di una licenza alla data del 15 luglio 2006. I soggetti cui sono rilasciate tali ulteriori licenze possono cederle, a titolo oneroso o gratuito, senza rispettare i vincoli di cui alla presente legge, ovvero goderne avvalendosi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6,